Interposizione illecita di manodopera: corresponsione delle retribuzioni se non è possibile ripristinare il rapporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza del 15 febbraio 2022, n. 4990, ha stabilito che la declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli articoli 3, 36 e 41, Costituzione.

 

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