Integrazione salariale e Fondi di solidarietà nelle operazioni societarie

L’Inps, con messaggio n.1617 del 13 aprile, è intervenuta in merito alla possibilità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, di proseguire, senza soluzione di continuità, trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, e ha impartito le necessarie indicazioni, in caso di esito positivo, circa i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma.

Il Ministero del Lavoro, interpellato dall’Istituto, ha confermato la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria, precisando che tale continuazione, in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica verificatosi durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’obbligo della previa stipula di un accordo sindacale, è comunque subordinata all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:

  • una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati;
  • un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.

L’Inps chiarisce che l’indirizzo sopra illustrato deve ritenersi applicabile a tutti i Fondi attualmente vigenti, e, limitatamente all’assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale.

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