La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 aprile 2024, n. 9937, ha stabilito nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui si accerti l’inesistenza del fatto, inclusa l’impossibilità di ricollocare il lavoratore altrove, si applica la sanzione reintegratoria senza che sia rilevante valutare se vi sia chiaramente la mancanza dei presupposti di legittimità del licenziamento. Nel caso di specie, la S.C. nel caso di un licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore ha ritenuto che spetta infatti al datore di lavoro dimostrare che tutti i posti sono stabilmente occupati e che non verranno effettuate assunzioni per un congruo periodo di tempo.
Insussistenza del fatto e tutela in caso di licenziamento illegittimo
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale. 21 ottobre 2026
Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026
Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026
