La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 aprile 2024, n. 9937, ha stabilito nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui si accerti l’inesistenza del fatto, inclusa l’impossibilità di ricollocare il lavoratore altrove, si applica la sanzione reintegratoria senza che sia rilevante valutare se vi sia chiaramente la mancanza dei presupposti di legittimità del licenziamento. Nel caso di specie, la S.C. nel caso di un licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore ha ritenuto che spetta infatti al datore di lavoro dimostrare che tutti i posti sono stabilmente occupati e che non verranno effettuate assunzioni per un congruo periodo di tempo.
Insussistenza del fatto e tutela in caso di licenziamento illegittimo
di Redazione
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