La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 novembre 2015, n.23620, ha ritenuto che il contratto di lavoro può essere sciolto a causa di un’onerosità non prevista, alla stregua delle conoscenze ed esperienze di settore, nel momento della sua conclusione e tale sopravvenienza ben può consistere in una valutazione dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilità di sostituire un personale meno qualificato con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive. Né l’esercizio di tale potere è sindacabile nel merito dal giudice, ciò tanto più vale quando il Legislatore, come indica l’art.30, L. n.183/10, invocato dalla ricorrente, inclina a tutelare più intensamente la libertà organizzativa dell’impresa.
Insindacabile la sostituzione di dipendenti con altri più qualificati
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