Inquadramento dello skipper a bordo di imbarcazioni da diporto

L’INL, con nota n. 1366 del 13 febbraio 2020, ha chiarito che la figura dello skipper o ufficiale di navigazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, D.Lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto, risulta appartenere al personale iscritto nel ruolo della gente di mare e della navigazione interna. L’attività principale o prevalente svolta dallo skipper consiste, infatti, nell’essere al comando dell’imbarcazione da diporto e sovraintendere a tutte le operazioni relative alla navigazione, con conseguente assunzione di responsabilità civile e penale. L’Ispettorato ritiene che tale inquadramento non precluda la possibilità di espletare anche mansioni accessorie o strumentali rispetto all’attività principale, riconducibili a quelle proprie di un lavoratore domestico. Pertanto, anche nel caso in cui lo skipper sia l’unico addetto anche alle ulteriori attività “domestiche”, come attività accessorie, l’inquadramento nel ruolo specifico della gente di mare esclude la possibilità di comunicare l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico.

 

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