Inizio e fine prestazione in luoghi diversi: diritto a retribuzione per spostamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2017, n. 850, ha stabilito che i lavoratori che terminano la loro attività in un luogo diverso rispetto a quello in cui la iniziano hanno diritto a una retribuzione che compensi il tempo impiegato per spostarvisi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso avverso una Società di trasporti, riconoscendo in favore dei ricorrenti, quali dipendenti con mansioni di autista, il diritto alla retribuzione per il tempo relativo allo spostamento presso la sede di lavoro, dal luogo della prestazione, da quello diverso e denominato posto di cambio, ove il servizio, quale determinato nei relativi ordini consegnati presso la sede di lavoro ad inizio turno, veniva a cessare.

 

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