Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per regola preventiva omessa

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 25 giugno 2021, n. 24830, si è allineata alla più recente giurisprudenza, che, abbandonando il criterio dell’imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, ha sostenuto che, affinché “la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che il comportamento della lavoratrice, investita da una macchina raccogli-pomodori in retromarcia, possa collocarsi al di fuori della sfera di governo del datore di lavoro, in quanto realizza proprio l’azione oggetto del rischio tipico della regola preventiva omessa, ovverosia l’investimento di un soggetto non visibile in quanto collocato in una zona d’ombra del mezzo in fase di manovra.

 

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