Infortunio sul lavoro: datore responsabile se il macchinario viene utilizzato senza DPI

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 febbraio 2022, n. 3167, ha ritenuto che, anche in assenza di norme specifiche, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione di misure idonee per la tutela dell’integrità fisica dei dipendenti ha fondamento nell’articolo 2087, cod. civ., che, quale norma di carattere generale, impone all’imprenditore l’obbligo di porre in essere, nell’esercizio dell’attività d’impresa, tutte le misure che, secondo le peculiarità del lavoro concretamente svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori medesimi.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio del lavoratore privo di dispositivi di protezione durante l’utilizzo di un macchinario perché egli è tenuto, oltre all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica, anche a vigilare che le norme di sicurezza siano rispettate.

 

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