Infortunio: iter distinti per definire danno biologico e danno morale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2022, n. 11227, ha stabilito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi, definibili come danni morali, rappresentati dalla sofferenza interiore, che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente.

Nella specie, la Suprema Corte ha precisato che l’iter amministrativo finalizzato a determinare la liquidazione della rendita Inail nei confronti di un lavoratore infortunato è del tutto distinto e autonomo riguardo all’accertamento del danno civilistico, che ha natura contrattuale, subito dall’interessato per la violazione degli obblighi di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro.

 

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