Infortuni e sicurezza del lavoro: spetta al lavoratore provare l’esistenza del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4210, in tema di infortuni sul lavoro, ha stabilito che la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicché incombe al lavoratore ex articolo 2697, cod. civ. (che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute) l’onere di provare l’esistenza di tale danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, non configurando l’articolo 2087, cod. civ., una responsabilità oggettiva, ma richiedendo un profilo di colpa del datore di lavoro, mentre spetta poi al medesimo l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia o l’infortunio del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

 

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