Inefficacia licenziamento orale: impugnazione insussistente se manca l’atto scritto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 gennaio 2019, n. 523, ha stabilito che l’azione giudiziale per far valere l’inefficacia del licenziamento orale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all’articolo 6, L. 604/1966, apportate dall’articolo 32, L. 183/2010, all’impugnazione stragiudiziale, poiché manca l’atto negoziale recettizio che ha forma scritta da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. In mancanza di un atto scritto di recesso recapitato al destinatario non può trovare ingresso l’eccezione di decadenza formulata in giudizio.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto