La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 13 febbraio 2023, n. 4360, ha stabilito come il diritto al TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tanto che solo da questa data decorrono il termine di prescrizione, nonché gli interessi e la rivalutazione, che presuppongono l’avvenuta maturazione del credito, e che non è possibile la rinunzia preventiva a tale trattamento proprio perché il relativo diritto non può essere considerato come ancora entrato nel patrimonio del lavoratore anteriormente alla fine del detto rapporto, con la conseguenza che, trattandosi di un diritto futuro, siffatta rinunzia sarebbe nulla per mancanza dell’oggetto ai sensi dell’articolo 1418, comma 2, c.c. e dell’articolo 1325 c.c.
Indisponibilità del TFR in costanza di rapporto di lavoro
di Redazione
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