Indicazione del diritto di precedenza nei rapporti a termine stagionali

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 9 aprile 2024, n. 9444, ha stabilito che, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali, il diritto di precedenza dev’essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione. La disciplina richiede, dunque, la forma scritta, ma non prevede, in caso di assenza, la conseguenza dell’inefficacia della clausola né la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato ab origine. L’inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni; con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all’assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1218, cod. civ., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza.

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