Indennità una tantum part time verticali ciclici: ulteriori chiarimenti Inps

L’Inps, con circolare 27 dicembre 2023, n. 109, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori con contratto a tempo parziale ciclico verticale.

La circolare parte dal combinato disposto dell’articolo 2 – bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell’articolo 18 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2023, n. 191, secondo i quali il concetto di part time verticale ciclico al ricorrere del quale scatta il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 550 euro, è intrinseco nelle condizioni stesse di spettanza, e quindi per rapporti che prevedano periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Ciò ha determinato, tra l’altro, la riapertura dei termini per la richiesta dell’indennità per l’anno 2022 (riferita a rapporti che avevano soddisfatto tali condizioni nel corso del 2021), formalizzata dal messaggio Inps n. 3977 del 10 novembre 2023.

Il D.L. n. 145/2023 ha poi previsto anche per l’anno 2023 (relativamente a rapporti in essere nell’anno 2022) la riproposizione della citata una tantum, seguendo la medesima definizione (di interpretazione autentica) del concetto di part time verticale ciclico.

Il concreto riconoscimento dell’indennità una tantum è poi correlato all’assenza di altri rapporti diversi da quello a tempo parziale verticale ciclico, così come all’assenza di trattamenti pensionistici diretti, ovvero alla percezione della NASpI.

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