La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 luglio 2025, n. 18449, non ha ritenuto che il pagamento dell’indennità di maternità sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo, e non contestato, al momento del suo pagamento possa poi trasformarsi in discriminazione diretta sulla base di un’interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta. In altri termini, il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, dev’essere «meno favorevole» sin dall’inizio, e il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera, ex art. 23, D.Lgs. n. 151/2001, non consentiva, sin dall’inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto.
L’indennità di maternità erogata e non contestata non può diventare discriminazione diretta
di Redazione
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