Indennità di maternità assistenti di volo: va computata per intero anche l’indennità di volo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27552, ha stabilito che, in tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, la retribuzione da assumere come parametro di riferimento va determinata esclusivamente alla stregua dell’articolo 23, D.Lgs. 151/2001, il quale, pur facendo riferimento alle voci che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità; ne consegue che nella suddetta retribuzione l’indennità di volo dev’essere ricompresa per intero, restando irrilevante la misura in cui essa venga considerata ai fini del calcolo dell’indennità di malattia.

 

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