Indennità di accompagnamento in caso di prevedibilità della morte in conseguenza della patologia invalidante

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 dicembre 2020, n. 29449, ha ritenuto che, in tema di provvidenze per gli invalidi civili, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l’individuo inabile al 100%, ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all’indennità di accompagnamento (di cui all’articolo 1, L. 18/1980, e all’articolo 1, L. 508/1988) finché l’evento letale sia “certus an” ma “incertus quando”, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della Legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L’indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, di modo tanto che la “continua assistenza” risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione), bensì a fronteggiare un’emergenza terapeutica.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto