Indennità di accompagnamento in caso di prevedibilità della morte in conseguenza della patologia invalidante

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 dicembre 2020, n. 29449, ha ritenuto che, in tema di provvidenze per gli invalidi civili, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l’individuo inabile al 100%, ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all’indennità di accompagnamento (di cui all’articolo 1, L. 18/1980, e all’articolo 1, L. 508/1988) finché l’evento letale sia “certus an” ma “incertus quando”, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della Legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L’indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, di modo tanto che la “continua assistenza” risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione), bensì a fronteggiare un’emergenza terapeutica.

 

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