La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2016, n.5052, ha stabilito che dalla natura sociale della pensione di anzianità deriva che l’erogazione della stessa possa avvenire solo se è cessato il rapporto di lavoro, costituendo una presunzione di bisogno che giustifica, ai sensi dell’art.38 Cost., l’assegnazione del trattamento. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne deriva, di reddito da lavoro escludono lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, l’esigenza di garantire al lavoratore stesso mezzi adeguati ai bisogni di vita. Pertanto, non potranno cumularsi il reddito da lavoro dipendente con l’erogazione della pensione di vecchiaia.
Incumulabili reddito da lavoro dipendente e pensione di vecchiaia
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