La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 luglio 2023, n. 19868, ha stabilito che in tema di licenziamento, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del medesimo e può, pertanto, essere sanzionato in modo più grave, ma tale affermazione, valida in generale, deve misurarsi con le disposizioni disciplinari del contratto collettivo e non può tradursi in un mezzo per prescindere dalla graduazione delle condotte di rilievo disciplinare come concordata dalle parti sociali, e di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo, con l’effetto di realizzare un trattamento peggiorativo per il lavoratore.
Incidenza ai fini sanzionatori della reiterazione della condotta illecita
di Redazione
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