La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 novembre 2015, n.24064, ha stabilito che non sussiste il demansionamento né tantomeno il mobbing laddove l’inattività di fatto del lavoratore in azienda sia seguita al rifiuto di un nuovo incarico offertogli e l’interessato si limiti a dedurre che dette funzioni siano dequalificanti, senza operare alcun riferimento a elementi di comparazione tali da definire il fattore pregiudizievole alla professionalità acquisita, non potendosi allora detta inoperosità addebitare al datore di lavoro.
Inattività per rifiuto nuovi incarichi ritenuti dequalificanti: non è mobbing
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