La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 novembre 2015, n.24064, ha stabilito che non sussiste il demansionamento né tantomeno il mobbing laddove l’inattività di fatto del lavoratore in azienda sia seguita al rifiuto di un nuovo incarico offertogli e l’interessato si limiti a dedurre che dette funzioni siano dequalificanti, senza operare alcun riferimento a elementi di comparazione tali da definire il fattore pregiudizievole alla professionalità acquisita, non potendosi allora detta inoperosità addebitare al datore di lavoro.
Inattività per rifiuto nuovi incarichi ritenuti dequalificanti: non è mobbing
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno
Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026
