La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 novembre 2015, n.24064, ha stabilito che non sussiste il demansionamento né tantomeno il mobbing laddove l’inattività di fatto del lavoratore in azienda sia seguita al rifiuto di un nuovo incarico offertogli e l’interessato si limiti a dedurre che dette funzioni siano dequalificanti, senza operare alcun riferimento a elementi di comparazione tali da definire il fattore pregiudizievole alla professionalità acquisita, non potendosi allora detta inoperosità addebitare al datore di lavoro.
Inattività per rifiuto nuovi incarichi ritenuti dequalificanti: non è mobbing
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale. 21 ottobre 2026
Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026
Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026
