La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 novembre 2024, n. 29400, ha stabilito che, in caso di inadempimento di un’obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell’inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l’onere di provare di aver adempiuto all’obbligazione. Ne consegue che, in ambito lavorativo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza e il nesso di causalità con il danno subito, mentre non deve provare la colpa del datore di lavoro danneggiante.
Inadempimento di un’obbligazione contrattuale e onere della prova
di Redazione
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