Impugnazione licenziamento: sufficiente qualsiasi atto scritto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 aprile 2021, n. 10883, ha stabilito che per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall’articolo 6, L. 604/1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.

Nella specie, la sentenza confermata dalla Suprema Corte aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo Pec, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file formato .pdf contenente la scansione dell’impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi.

 

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