La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2016, n.3295, ha deciso che il lavoratore che impugna il licenziamento per asserita illegittimità, in regime di tutela reale, può scegliere di avvalersi della facoltà contemplata dall’art.18, co.5, L. n.300/70, optando per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. In tal caso, il rapporto di lavoro deve ritenersi estinto dal momento in cui l’esercizio dell’opzione stessa viene comunicato al datore di lavoro. Per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore, né può essere pretesa dal datore, non permane pertanto alcun obbligo retributivo. Di conseguenza, l’obbligo avente ad oggetto il pagamento dell’indennità per inadempimento o ritardo nell’adempimento è soggetto alla disciplina della mora debendi delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.
Impugnazione licenziamento in tutela reale e indennità di reintegra
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