La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 6 luglio 2023, n. 19193, ha stabilito che qualora il datore di lavoro, per la copertura di posti di una determinata qualifica, affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell’operato del terzo, non si è in presenza di un’offerta al pubblico, ai sensi dell’articolo 1336 c.c., ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase di informazione degli aspiranti sui risultati della selezione non può fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa nella specie assente.
Implicazioni connesse all’affidamento esterno della procedura di selezione
di Redazione
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