Illegittimo il licenziamento per rifiuto del trasferimento, se ingiustificato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2018, n. 22656, ha ritenuto illegittimo il licenziamento adottato nei confronti del lavoratore che rifiuta di trasferirsi nella nuova sede molto lontano da casa, ma si mostra disponibile a erogare la prestazione presso la vecchia, laddove il trasferimento è ingiustificato e, di fronte a inadempienze reciproche, è necessario far luogo a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti, dovendosi ritenere il rifiuto del lavoratore legittimo esercizio di autotutela.

 

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