Illegittimo il licenziamento della cuoca che rifiuta di portare le colazioni in classe agli studenti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30543, ha stabilito che la tutela reintegratoria ex articolo 18, comma 4, St. Lav., applicabile ove sia ravvisata l’insussistenza del fatto contestato, comprende l’ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.

Viene confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito, che avevano accertato la proporzionalità e conformità a buona fede del rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica, talché la condotta contestata risultava deprivata del carattere di illiceità disciplinare che connota il licenziamento; segnatamente, la donna, assunta come cuoca e come tale tenuta all’approntamento dei pasti relativi all’utenza, nonché a tutte le attività preesistenti e successive indispensabili a consentire la preparazione e l’assunzione dei cibi, si era rifiutata di portare le colazioni in classe agli studenti.

 

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