Illegittimo il licenziamento per alterazione timbratura in caso di contestazione generica

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 24 luglio 2018, n. 19632, ha ritenuto illegittimo, e da sanzionare con la tutela indennitaria forte, il licenziamento adottato nei confronti del lavoratore per l’alterazione manuale dei dati risultanti dalle timbrature del sistema di rilevazione automatica delle presenze, laddove il Ccnl e il codice disciplinare aziendale comminano il licenziamento nel caso in cui l’alterazione è volta a far risultare una fittizia presenza in servizio, e deve invece ritenersi generica la contestazione sulla fittizietà laddove l’incolpato non è messo in condizione di comprendere quali siano le alterazioni da ricollegare al fraudolento occultamento dell’assenza dal luogo di lavoro.

 

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