Illecito grave del pubblico dipendente: contestazione entro 5 giorni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2015, n.17153, ha stabilito che per gli illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, come quelli che comportano il licenziamento, l’art.55-bis, D.Lgs. n.165/01, contiene due previsioni: con la prima (co.3) è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio l’impiegato la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare entro cinque giorni dalla notizia del fatto; con la seconda (co.4) si prescrive all’ufficio disciplinare la contestazione dell’addebito al dipendente con l’applicazione di un termine pari al doppio di quello stabilito nel co.2 (ossia quaranta giorni).Lo stesso co.4 dice che la violazione dei termini di cui al presente comma comporta per l’amministrazione la decadenza dal potere disciplinare. Il termine posto dall’art.55-bis non è vanificato né viene irragionevolmente sacrificato l’interesse dell’impiegato alla sollecita definizione del procedimento disciplinare.

La Suprema Corte ha quindi sancito che il termine di cinque giorni ha scopo sollecitatorio, onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l’esercizio del diritto di difesa spettante all’incolpato ossia da rendere tardiva la contestazione dell’illecito.

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