Gms: sì al preavviso se non ricorrono le ipotesi di giusta causa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 maggio 2019, n. 13023, ha stabilito che il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (il c.d. giustificato motivo soggettivo), ai sensi dell’articolo 1, L. 604/1966, comporta in linea generale il differimento dell’estinzione del rapporto al termine di un periodo di preavviso, salvo che non ricorrano le ipotesi della giusta causa (articolo 2119 cod. civ., richiamato dall’articolo 1, cit.). Inoltre, è escluso il licenziamento per giusta causa del dipendente se l’inadempimento non ha portato danni all’azienda.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Torna in alto