Gmo: termini per la convocazione davanti all’ITL

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212, ha ritenuto che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il termine di 7 giorni previsto dall’articolo 7, comma 3, L. 604/1966, entro il quale l’ITL deve inviare la convocazione delle parti avanti a sé, deve intendersi come termine entro cui deve essere spedita la convocazione; mentre nel termine di 20giorni previsti dal successivo comma 6 della predetta norma deve ritenersi compreso sia il termine per la ricezione della convocazione, sia quello entro cui l’incontro deve svolgersi.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto