Gmo: termini per la convocazione davanti all’ITL

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212, ha ritenuto che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il termine di 7 giorni previsto dall’articolo 7, comma 3, L. 604/1966, entro il quale l’ITL deve inviare la convocazione delle parti avanti a sé, deve intendersi come termine entro cui deve essere spedita la convocazione; mentre nel termine di 20giorni previsti dal successivo comma 6 della predetta norma deve ritenersi compreso sia il termine per la ricezione della convocazione, sia quello entro cui l’incontro deve svolgersi.

 

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