Gmo: termini per la convocazione davanti all’ITL

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212, ha ritenuto che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il termine di 7 giorni previsto dall’articolo 7, comma 3, L. 604/1966, entro il quale l’ITL deve inviare la convocazione delle parti avanti a sé, deve intendersi come termine entro cui deve essere spedita la convocazione; mentre nel termine di 20giorni previsti dal successivo comma 6 della predetta norma deve ritenersi compreso sia il termine per la ricezione della convocazione, sia quello entro cui l’incontro deve svolgersi.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto