Gmo per soppressione posto: l’onere della prova ricade sul datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° ottobre 2019, n. 24491, ha stabilito che grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, seguito, di lì a poco, dalla pubblicazione di avvisi di ricerca di figure professionali analoghe al lavoratore licenziato.

 

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