Gmo: la mancata allegazione di posizioni disponibili da parte del lavoratore conferma l’impossibilità di ricollocamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 30 novembre 2022, n. 35225, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha stabilito che, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del repêchage, gravando la prova dell’impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio.

 

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