Gmo illegittimo: solo risarcimento in caso di impossibilità totale della prestazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1888, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell’azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell’attività, ha ritenuto che il giudice che accerti l’illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall’articolo 18, L. 300/1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere – sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni – il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto.

 

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