La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 ottobre 2017, n. 24882, ha deciso che, ai fini dell’accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della crisi aziendale e del contenimento dei costi, il datore di lavoro deve provare che il posto sia stato effettivamente soppresso. È altresì onere del datore di lavoro dimostrare che sia impossibile reimpiegare il lavoratore licenziato in altre posizioni o con diverse mansioni.
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