Giustificatezza del licenziamento del dirigente: sufficiente una valutazione globale che escluda arbitrarietà

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2246, ha ritenuto che, ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente, sicché assume rilevanza qualsiasi motivo che sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, il recesso.

 

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