Giusta causa solo se è dimostrata l’univoca riconducibilità del fatto all’incolpato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 luglio 2017, n. 17736, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa se manca l’univoca riconducibilità all’incolpato dell’avvenuta diffusione all’esterno di dati aziendali riservati. Ne consegue l’applicabilità della tutela di cui all’articolo 18, comma 4, St. Lav., in quanto, in mancanza della prova che il fatto sia stato effettivamente commesso dal dipendente incolpato, il fatto deve ritenersi come materialmente insussistente: non è plausibile che possa riconoscersi responsabilità disciplinare per un fatto fenomenicamente accaduto ma non attribuibile al determinato soggetto individuato.

 

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