Giusta causa anche per condotte extralavorative antecedenti all’instaurazione del rapporto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2019, n. 428, ha deciso che, ai fini del licenziamento per giusta causa, possono assumere rilievo anche le condotte che afferiscono alla vita privata in senso stretto, a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore, che non devono essere necessariamente successive all’istaurazione del rapporto, ovvero di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la stipula del contratto non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assoggettate al dipendente e dal ruolo rivestito in azienda. È da escludere l’irrilevanza delle condotte extralavorative antecedenti all’instaurazione del rapporto limitata esclusivamente ai fatti integranti fattispecie di reato e riconosciuti solo in presenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

 

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