Generica dichiarazione di rinuncia: valida solo se è accertata la volontà dispositiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 gennaio 2021, n. 558, ha ritenuto che una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, a una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi, posto che enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato.

 

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