Fumo passivo sul luogo di lavoro: danno biologico e morale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 marzo 2016, n.4211, ha stabilito che non sussiste alcuna violazione o falsa applicazione dell’art.2087 cod.civ., anche in relazione all’art.1223 cod.civ., da parte della motivazione della sentenza di merito che liquida a carico del datore il danno biologico e morale da fumo passivo in favore del dipendente, laddove sul punto la società, a fronte delle specifiche argomentazioni circa la riconosciuta responsabilità, evidentemente di natura contrattuale, a carico di parte datoriale a titolo di risarcimento danni per esposizione a fumo passivo in ambito aziendale, si è limitata a richiamare, peraltro senza alcuno specifico riferimento, non meglio indicate circolari e disposizioni organizzative, e senza che neppure sia stata allegata l’effettiva inflizione di qualche sanzione disciplinare in merito, invece soltanto ipotizzata: ne consegue che il datore sicuramente non ha fornito la prova che le incombeva a norma dell’art.1218 cod.civ., secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

 

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