La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 dicembre 2023, n. 34750, ha stabilito che lo svolgimento, durante il periodo di cassa integrazione, dell’attività lavorativa presso terzi fa venir meno il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; esso, quindi, comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa. La ratio della disposizione in esame è quella di evitare l’erogazione della integrazione guadagni in concomitanza con lo svolgimento di un’attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l’indennità viene corrisposta. L’esecuzione di attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di cassa integrazione determina unicamente la sospensione o la riduzione del trattamento di integrazione salariale ma non provoca la cessazione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro originario; questi continua a rimanere sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, ma ciò non impedisce la maturazione dell’anzianità, quale fatto obiettivo legato alla durata del vincolo contrattuale tra le parti, atteso che tale durata non è interrotta dall’intervento della cassa integrazione guadagni e non è condizionata dall’effettività delle prestazioni lavorative.
Fruizione della cassa integrazione contestualmente a rapporti con altri datori
di Redazione
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