Fondi di previdenza complementare: versamenti di natura previdenziale e cumulo

La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza 9 giugno 2021, n. 16084, ha ritenuto che i versamenti del datore di lavoro nei Fondi di previdenza complementare – sia che il Fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso – hanno natura previdenziale e non retributiva. Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi previsto dall’articolo 16, comma 6, L. 412/1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato. Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù dell’articolo 55, L.F., articolo 201, L.F., dell’articolo 83, comma 2, D.Lgs. 385/1993, nel testo applicabile ratione temporis, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.

 

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