Figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio: rendita al 40%

L’Inail, con circolare n. 42 del 18 novembre 2016, ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2009, la situazione del figlio del genitore che abbia contratto nuovo matrimonio è identica a quella del figlio naturale di una coppia non coniugata, ma stabilmente convivente: pertanto, l’articolo 85, D.P.R. 1124/1965, va interpretato prevedendo il riconoscimento del diritto alla rendita nella misura del 40% nei confronti del figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio.

L’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge del genitore, che all’epoca del decesso dell’assicurato conviveva more uxorio con quest’ultimo, non pregiudica il diritto al mantenimento della rendita al superstite nella misura del 40%, in quanto lo status di figlio adottivo del minore è ininfluente a tal fine.

 

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