Ferrovie dello Stato: accesso al Fondo per riconversione e riqualificazione

L’Inps, con circolare 6 ottobre 2023, n. 85, fornisce i chiarimenti per l’accesso ai finanziamenti per programmi di riconversione e riqualificazione del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Tale Fondo si colloca tra quelli previsti in via generale dall’articolo 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ed è espressione dell’accordo collettivo del 28 luglio 2016 stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, successivamente recepito con Decreto interministeriale n. 99296 del 18 maggio 2017.

In base a quanto previsto dalle fonti citate, il Fondo provvede a:

  • far fronte, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, finalizzati a fronteggiare e contenere situazioni di eccedenze del personale;
  • erogare, in via ordinaria, prestazioni a favore di lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause connesse ad integrazioni salariali (ordinarie o straordinarie);
  • garantire, in via straordinaria, una tutela a sostegno del reddito nel quadro di processi di incentivo ed agevolazione all’esodo anche nell’ottica di processi di ricambio generazionale.

Per quanto concerne l’attività formativa, questa è finalizzata a realizzare il mutamento e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori dipendenti nel quadro di processi di riorganizzazione e riqualificazione professionale.

L’accesso ai finanziamenti aventi finalità formativa è subordinato al preventivo espletamento della procedura sindacale prevista dall’art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale, che deve concludersi con un accordo; in ipotesi di mancata convergenza è preclusa la fruizione delle somme messe a disposizione dal Fondo.

Una volta raggiunto l’accordo in sede sindacale è possibile presentare domanda telematica all’Inps, che sarà esaminata dalla sede competente territorialmente in relazione alla matricola ove sono adibiti i lavoratori interessati dai programmi di qualificazione e riqualificazione.

La domanda deve contenere tra le altre informazioni l’indicazione del periodo di formazione (anche con riguardo alle ore), dei lavoratori coinvolti, l’importo da finanziare e la dell’accordo aziendale.

La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori destinatari delle attività formative, per il numero di ore di partecipazione ai citati percorsi.

Una volta deliberato il finanziamento, la sede Inps competente rilascia l’autorizzazione necessaria per l’espletamento delle operazioni di conguaglio.

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