Fallimento: l’ammissione al concordato preventivo non determina l’impossibilità giuridica della continuazione del rapporto

La Cassazione Civile, Sezione Terza, con ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23295, ha stabilito che l’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sé l’impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro, che permane fino al recesso di una delle parti. Non è corretto non ammettere al passivo i crediti di lavoro di un dirigente, sul presupposto dell’impossibilità della prestazione lavorativa in pendenza del concordato preventivo per cessione di beni, stante l’esclusivo scopo liquidatorio della procedura.

 

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