La facoltà di disdetta del Ccnl spetta solo alle parti stipulanti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 ottobre 2024, n. 26927, ha stabilito che nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità, ai sensi dell’articolo 1467, cod. civ., conseguente a una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori.

 

 

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