Esulano dal danno biologico risarcibile dall’Inail il danno biologico temporaneo e il danno morale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503, ha stabilito che il danno biologico risarcibile dall’Inail è unicamente il pregiudizio connesso all’inabilità permanente, che si riferisce esclusivamente alla menomazione permanente dell’integrità psicofisica del lavoratore, che si protrae per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea, mentre esulano dal sistema assicurativo sia il “danno biologico temporaneo” sia il “danno morale”.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto