Esonero contributo addizionale per aziende in procedure concorsuali: chiarimenti sul dies a quem

L’Inps, con messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, ha offerto chiarimenti in merito al dies a quem relativo all’esonero dal contributo addizionale in caso di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, precisando, alla luce del parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che:

  • in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;
  • in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa, in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda;
  • in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;
  • in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (articolo 313, Codice della crisi);
  • in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’articolo 27, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a 2 anni), fatte salve le previsioni dell’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, D.L. 347/2003, e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.

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