Esonero contributivo: lavoratori in Cigs a zero ore non equiparabili a disoccupati

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 118, L. 190/2014, e dell’articolo 1, comma 178, L. 208/2015, nella parte in cui stabiliscono che “[l]’esonero […] spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni […], con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”, sollevata, in riferimento all’articolo 3, Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento.

Pertanto, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Consulta ha statuito che i lavoratori in Cigs a zero ore, in quanto sospesi dal lavoro, sia pure completamente, ma in attesa di riprendere l’attività lavorativa, non sono equiparabili in alcun modo ai soggetti disoccupati in attesa di occupazione.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto