Esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche

L’Inps, con messaggio n. 3353 del 12 settembre 2022, ha diramato chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dell’esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche previsto dall’articolo 88, D.L. 104/2020.

In particolare l’esonero contributivo riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Per la fruizione dell’esonero, sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 88, D.L. 104/2020, viene centralmente attribuito il c.a. “2W”, che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.

 

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