Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di Cig: chiarimenti

L’Inps, con messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, in relazione all’esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di Cig, ha precisato che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (dell’artigianato e della somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 19, comma 6, D.L. Cura Italia, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Inps né a un’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto. Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.

L’Istituto definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal D.L. 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso D.L..

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto